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Dichiarazione di libera esportazione 

La Dichiarazione di Libera Esportazione è un modello che comprende tutte le principali dichiarazioni che può richiedere la dogana per un determinato articolo (Dual Use, Dichiarazione di Washington etc.)

La Dichiarazione di Libera Esportazione deve essere riprodotta in 2 copie e devono essere allegate alla Fattura Commerciale o Proforma 

Puoi scaricare il modello in bianco della DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE nel formato che preferisci:

 

 

Compilare la Dichiarazione di Libera Esportazione

Compilare la Dichiarazione di Libera Esportazione è molto semplice perchè il modello è già predisposto e dovranno solo essere aggiunte queste informazioni:

  • Nome e cognome 
  • Titolo (Responsabile Spedizioni, Titolare etc.)
  • Numero e data fattura (nel caso di Fattura Commerciale)
  • Numero di Tracking del Pacco
  • Timbro e Firma originali

La dichiarazione di Libera Esportazione dovrà essere riprodotta su carta intestata. 

 

Dichiarazioni

Nella Dichiarazione di Libera Esportazione sono comprese tutte le dichiarazioni atte a certificare che le merci:

  • Non rientrano tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive  modifiche relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche.
  • Non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all’esportazione di beni culturali.
  • Non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinate ad uso civile.
  • Non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
  • Non contengono pelliccia di cane e di gatto in conformità al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007.
  • Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
  • Non sono soggette alla presentazione della licenza di esportazione come da regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
  • Non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio del 31 gennaio 2005 e successive modifiche che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attivita’ militari in Costa d’Avorio.
  • Non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 e successive modifiche  relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.
  • Non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq.
  • Non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. 
  • Non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea.
  • Non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18  maggio 2006 e successive modifiche relativo a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia
  • Non rientrano nell’elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

 

Mandato di emissione Certificato EUR 1 

La Dichiarazione di Libera esportazione comprende anche il mandato per il corriere espresso all'emissione del documento Eur1 qualora in fattura sia presente la Dichiarazione di Origine Preferenziale e il valore superi i limiti per la validità della Dichiarazione sostitutiva

  • Con la presente, inoltre, conferiamo mandato alla società UPS Italia srl di richiedere alla Dogana di competenza, qualora previsto dagli accordi doganali vigenti, il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR 1 (ovvero EUR-MED) / A.TR. e a sottoscriverlo per nostro conto. Si dichiara che le merci riferite alla presente fattura sono prodotte in Italia e/o nella Comunità e rispondono alle norme di origine preferenziale. Ci si impegna inoltre a fornire, in qualsiasi momento, tutte le informazioni necessarie ai fini del rilascio del certificato richiesto.

 

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